
COMUNICATO STAMPA
LUCA CRESCENTINI (La DESTRA): COME PROMESSO METTIAMO A DISPOSIZIONE DI TUTTI IL MODULO PER RICHIEDERE IL RIMOBORSO ALL'ETRURIA SERVIZI...
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A seguito di quanto comunicato a mezzo stampa giovedì 27 agosto sull’I.V.A. pagata e non dovuta per la tariffa dei rifiuti o più propriamente detta Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) (gia denominata TARSU cioè tassa sui rifiuti solidi urbani) abbiamo preparato, come promesso, un fac-simile di modulo per richiederne il rimborso.La Corte Costituzionale infatti, con sentenza n. 238/2009, ha sancito che la T.I.A. va qualificata come tassa pertanto sulla stessa non va applicata l’I.V.A., non rientrando la T.I.A. nell’ambito di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto.
Il presupposto oggettivo (art. 1 del D.P.R. n. 633/1972) per l’applicazione dell’I.V.A. è rappresentato dalla cessione di beni (art. 2 del D.P.R. n. 633/1972) e dalla prestazione di servizi (art. 3 del D.P.R. n. 633/1972).
Una tassa non si qualifica mai come “corrispettivo di un servizio”, poiché è dovuta in base alla legge e non in forza di un contratto; pertanto in caso di “prelievo tributario” (cioè tassa) difetta il presupposto oggettivo dell’IVA e la stessa non può essere addebitata.
Vediamo ora i passi da compiere per chiedere il rimborso:
1) reperire le ricevute di pagamento e le relative fatture degli ultimi anni e farne due copie.
2) scrivere la richiesta di rimborso ed indirizzarla per sicurezza al Comune ed a Etruria Servizi S.p.A..
2) scrivere la richiesta di rimborso ed indirizzarla per sicurezza al Comune ed a Etruria Servizi S.p.A..
3) presentare, sia al Comune che a Etruria Servizi S.p.A. la richiesta di rimborso da Voi firmata in carta semplice e conservatene una copia.
Una volta inoltrato il tutto non resta che aspettare ed attendere il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) l'istanza viene accettata e viene quindi rimborsata l'I.V.A. per la TIA e Tarsu;
b) verrà inviato un atto in cui con relativa motivazione (vediamo cosa tireranno fuori dal cilindro…) viene negato il diritto al rimborso. In questo caso, entro 60 giorni, va presentato il ricorso alla Commissione Tributaria della Provincia in cui ricade l’Ente che vi ha notificato il rifiuto della richiesta di rimborso;
c) diniego tacito: se dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso non si riceve nessuna comunicazione il rimborso è automaticamente rifiutato. Il nostro consiglio in questo caso è quello di attendere l'evolversi della situazione, magari qualche altra sentenza o aspettare che l'Agenzia delle Entrate decida in merito. Se si verifica quest'ultimo punto, infatti, si avranno 10 anni di tempo per presentare ricorso a far data alla presentazione della richiesta di rimborso I.V.A. evitando pertanto la prescrizione.
Il fac-simile del modulo che abbiamo preparato per richiedere il rimborso (e che inoltriamo con la presente agli organi di informazione), laddove, per motivi di spazio, non dovesse essere pubblicato, lo potrete trovare anche sul nostro sito web www.ladestracivitavecchia.com .
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CLICCA SULL'IMMAGINE E SCARICA IL MODULO
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LUCA CRESCENTINI
Responsabile per il sociale
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